Page 74 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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Art. 7
Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di
prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attivita' sportiva
non agonistica
1. All'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed
assistenza della maternita' e infanzia, di cui al regio decreto 24
dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, il primo e il
secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Chiunque vende prodotti del tabacco ha l'obbligo di chiedere
all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento
di identita', tranne nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente
sia manifesta.
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000
euro a chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori
di anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e
la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio
dell'attivita'.».
2. All'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e successive
modificazioni, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti
del tabacco sono dotati di un sistema automatico di rilevamento
dell'eta' anagrafica dell'acquirente. Sono considerati idonei i
sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati
dalla pubblica amministrazione.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,
nonche' l'adeguamento dei sistemi automatici gia' adottati alla data
di entrata in vigore del presente decreto hanno efficacia a decorrere
dal 1° gennaio 2013.
(( 3-bis. Dopo l'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125,
e' inserito il seguente:
"Art.14-ter. (Introduzione del divieto di vendita di bevande
alcoliche a minori). - 1. Chiunque vende bevande alcoliche ha
l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto,
l'esibizione di un documento di identita', tranne che nei casi in cui
la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro a chiunque vende bevande
alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di
una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
2000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi".
3-ter. All'articolo 689 del codice penale, dopo il primo comma sono
inseriti i seguenti:
"La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in
essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso
distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati
anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei
documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica
qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il
controllo dei dati anagrafici.
Se il fatto di cui al primo comma e' commesso piu' di una volta si
applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a
25.000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi".
3-quater. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di
chiunque eserciti illecitamente attivita' di offerta di giochi con