Page 74 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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Art. 7


            Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di
            prevenzione per contrastare la ludopatia e per  l'attivita'  sportiva
                                       non agonistica

              1. All'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione  ed
            assistenza della maternita' e infanzia, di cui al  regio  decreto  24
            dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni,  il  primo  e  il
            secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
                «Chiunque vende prodotti del tabacco  ha  l'obbligo  di  chiedere
            all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un  documento
            di identita', tranne nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente
            sia manifesta.
              Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  250  a  1.000
            euro a chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai  minori
            di anni diciotto. Se il fatto  e'  commesso  piu'  di  una  volta  si
            applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000  euro  e
            la  sospensione,  per   tre   mesi,   della   licenza   all'esercizio
            dell'attivita'.».
              2. All'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e  successive
            modificazioni, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
                «I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti
            del tabacco sono dotati  di  un  sistema  automatico  di  rilevamento
            dell'eta'  anagrafica  dell'acquirente.  Sono  considerati  idonei  i
            sistemi di lettura automatica  dei  documenti  anagrafici  rilasciati
            dalla pubblica amministrazione.».
              3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  del  presente  articolo,
            nonche' l'adeguamento dei sistemi automatici gia' adottati alla  data
            di entrata in vigore del presente decreto hanno efficacia a decorrere
            dal 1° gennaio 2013.
              (( 3-bis. Dopo l'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125,
            e' inserito il seguente:
              "Art.14-ter.  (Introduzione  del  divieto  di  vendita  di  bevande
            alcoliche a  minori).  -  1.  Chiunque  vende  bevande  alcoliche  ha
            l'obbligo  di  chiedere   all'acquirente,   all'atto   dell'acquisto,
            l'esibizione di un documento di identita', tranne che nei casi in cui
            la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.
              2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione
            amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro a chiunque vende bevande
            alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di
            una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da  500  a
            2000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi".
              3-ter. All'articolo 689 del codice penale, dopo il primo comma sono
            inseriti i seguenti:
              "La stessa pena di cui al primo comma si  applica  a  chi  pone  in
            essere una delle  condotte  di  cui  al  medesimo  comma,  attraverso
            distributori automatici che non consentano la  rilevazione  dei  dati
            anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura  ottica  dei
            documenti. La pena di  cui  al  periodo  precedente  non  si  applica
            qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare  il
            controllo dei dati anagrafici.
              Se il fatto di cui al primo comma e' commesso piu' di una volta  si
            applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000  euro  a
            25.000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi".
              3-quater.  Fatte  salve  le  sanzioni  previste  nei  confronti  di
            chiunque eserciti illecitamente attivita' di offerta  di  giochi  con
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