Page 73 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
P. 73

«Art. 6 (Proroga dei termini in materia di  lavoro).  -
                      (Omissis).
                          2-sexies. Fino al 31 maggio 2012,  in  parziale  deroga
                      all'art. 29, comma 1, lettera c), del  decreto  legislativo
                      23 giugno 2011, n. 118, le regioni non assoggettate a piano
                      di rientro  possono  procedere  al  ripiano  del  disavanzo
                      sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche con la vendita
                      di immobili.».
                          - Per il testo dell'art. 1, comma 174, della  legge  n.
                      311 del 2004, si  veda  neiriferimenti  normativi  all'art.
                      4-bis.
                          - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  51,  della
                      legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive  modificazioni
                      (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
                      pluriennale dello Stato - legge di stabilita'  2011),  come
                      modificato dalla presente legge:
                          «Art.  1  (Gestioni  previdenziali.  Rapporti  con   le
                      regioni.  Risultati  differenziali.  Fondi  e  tabelle).  -
                      (Omissis).
                          51. Al fine di assicurare il regolare  svolgimento  dei
                      pagamenti dei debiti  oggetto  della  ricognizione  di  cui
                      all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
                      78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
                      2010, n. 122, nonche' al fine di consentire  l'espletamento
                      delle funzioni istituzionali in situazioni di  ripristinato
                      equilibrio finanziario per le regioni  gia'  sottoposte  ai
                      piani di rientro dai disavanzi  sanitari,  sottoscritti  ai
                      sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
                      n. 311, e successive modificazioni,  e  gia'  commissariate
                      alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  non
                      possono essere intraprese o  proseguite  azioni  esecutive,
                      anche ai  sensi  dell'art.  112  del  codice  del  processo
                      amministrativo,  di   cui   all'allegato   1   al   decreto
                      legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,  nei  confronti  delle
                      aziende  sanitarie  locali  e  ospedaliere  delle   regioni
                      medesime, fino al 31 dicembre 2013.  I  pignoramenti  e  le
                      prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie  trasferite
                      dalle  regioni  di  cui  al  presente  comma  alle  aziende
                      sanitarie locali  e  ospedaliere  delle  regioni  medesime,
                      ancorche' effettuati prima della data di entrata in  vigore
                      del  decreto-legge  n.  78  del   2010,   convertito,   con
                      modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sono estinti di
                      diritto dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
                      disposizione. Dalla  medesima  data  cessano  i  doveri  di
                      custodia sulle predette somme, con obbligo per i  tesorieri
                      di  renderle  immediatamente  disponibili,   senza   previa
                      pronuncia  giurisdizionale,  per  garantire  l'espletamento
                      delle finalita' indicate nel primo periodo.».
                          - L'art. 112 del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.
                      104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n.
                      69, recante delega al Governo per il riordino del  processo
                      amministrativo), reca: «Disposizioni generali sul  giudizio
                      di ottemperanza».





                                                             Capo II

                       Riduzione dei rischi sanitari connessi all'alimentazione e alle
                                                emergenze veterinarie
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78