Page 73 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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«Art. 6 (Proroga dei termini in materia di lavoro). -
(Omissis).
2-sexies. Fino al 31 maggio 2012, in parziale deroga
all'art. 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, le regioni non assoggettate a piano
di rientro possono procedere al ripiano del disavanzo
sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche con la vendita
di immobili.».
- Per il testo dell'art. 1, comma 174, della legge n.
311 del 2004, si veda neiriferimenti normativi all'art.
4-bis.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 51, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2011), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Gestioni previdenziali. Rapporti con le
regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle). -
(Omissis).
51. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei
pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui
all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nonche' al fine di consentire l'espletamento
delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato
equilibrio finanziario per le regioni gia' sottoposte ai
piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai
sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, e gia' commissariate
alla data di entrata in vigore della presente legge, non
possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive,
anche ai sensi dell'art. 112 del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nei confronti delle
aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni
medesime, fino al 31 dicembre 2013. I pignoramenti e le
prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite
dalle regioni di cui al presente comma alle aziende
sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime,
ancorche' effettuati prima della data di entrata in vigore
del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sono estinti di
diritto dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Dalla medesima data cessano i doveri di
custodia sulle predette somme, con obbligo per i tesorieri
di renderle immediatamente disponibili, senza previa
pronuncia giurisdizionale, per garantire l'espletamento
delle finalita' indicate nel primo periodo.».
- L'art. 112 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al Governo per il riordino del processo
amministrativo), reca: «Disposizioni generali sul giudizio
di ottemperanza».
Capo II
Riduzione dei rischi sanitari connessi all'alimentazione e alle
emergenze veterinarie