Page 72 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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custodia sulle  predette  somme,  con  obbligo  per  i  tesorieri  di
            renderle   immediatamente   disponibili,   senza   previa   pronuncia
            giurisdizionale,  per  garantire   l'espletamento   delle   finalita'
            indicate nel primo periodo.». ))


                                Riferimenti normativi

                          - Si riporta il testo dell'art. 29,  comma  1,  lettera
                      c),  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.   118
                      (Disposizioni in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
                      contabili e degli schemi di bilancio delle  Regioni,  degli
                      enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1
                      e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):
                          «Art. 29 (Principi di valutazione specifici del settore
                      sanitario).  -  1.  Al  fine  di  soddisfare  il  principio
                      generale di chiarezza e  di  rappresentazione  veritiera  e
                      corretta,   nonche'   di   garantire   l'omogeneita',    la
                      confrontabilita'  ed  il  consolidamento  dei  bilanci  dei
                      servizi sanitari regionali, sono individuate  le  modalita'
                      di rappresentazione, da parte degli enti  di  cui  all'art.
                      19, comma 2,  lettera  c)  e  lettera  b),  punto  i),  ove
                      ricorrano  le  condizioni  ivi  previste,  delle   seguenti
                      fattispecie:
                          (Omissis);
                            c) i contributi in conto  capitale  da  regione  sono
                      rilevati sulla base del provvedimento  di  assegnazione.  I
                      contributi sono iscritti in un'apposita voce di  patrimonio
                      netto, con contestuale  rilevazione  di  un  credito  verso
                      regione. Laddove  siano  impiegati  per  l'acquisizione  di
                      cespiti    ammortizzabili,     i     contributi     vengono
                      successivamente  stornati  a  proventi  con   un   criterio
                      sistematico, commisurato all'ammortamento dei  cespiti  cui
                      si    riferiscono,    producendo     la     sterilizzazione
                      dell'ammortamento stesso. Nel  caso  di  cessione  di  beni
                      acquisiti  tramite  contributi  in   conto   capitale   con
                      generazione di minusvalenza, viene stornata a provento  una
                      quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota
                      di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce  di
                      patrimonio  netto  ed  e'   utilizzata   per   sterilizzare
                      l'ammortamento dei beni  acquisiti  con  le  disponibilita'
                      generate dalla dismissione. Nel caso di  cessione  di  beni
                      acquisiti  tramite  contributi  in   conto   capitale   con
                      generazione   di   plusvalenza,   la   plusvalenza    viene
                      direttamente iscritta in una riserva del patrimonio  netto,
                      senza influenzare il risultato economico dell'esercizio. La
                      quota di contributo residua  resta  iscritta  nell'apposita
                      voce di patrimonio netto ed e' utilizzata, unitamente  alla
                      riserva  derivante  dalla  plusvalenza,  per   sterilizzare
                      l'ammortamento dei beni  acquisiti  con  le  disponibilita'
                      generate dalla dismissione.  Le  presenti  disposizioni  si
                      applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato
                      e da altri enti pubblici, a lasciti e  donazioni  vincolati
                      all'acquisto di immobilizzazioni, nonche'  a  conferimenti,
                      lasciti e donazioni  di  immobilizzazioni  da  parte  dello
                      Stato, della regione, di altri soggetti pubblici o privati;
                          (Omissis).».
                          - Si riporta il testo del comma 2-sexies, dell'art.  6,
                      del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
                      modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga
                      di   termini   previsti   da   disposizioni    legislative.
                      Differimento di termini relativi all'esercizio  di  deleghe
                      legislative):
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