Page 72 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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custodia sulle predette somme, con obbligo per i tesorieri di
renderle immediatamente disponibili, senza previa pronuncia
giurisdizionale, per garantire l'espletamento delle finalita'
indicate nel primo periodo.». ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 29, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):
«Art. 29 (Principi di valutazione specifici del settore
sanitario). - 1. Al fine di soddisfare il principio
generale di chiarezza e di rappresentazione veritiera e
corretta, nonche' di garantire l'omogeneita', la
confrontabilita' ed il consolidamento dei bilanci dei
servizi sanitari regionali, sono individuate le modalita'
di rappresentazione, da parte degli enti di cui all'art.
19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove
ricorrano le condizioni ivi previste, delle seguenti
fattispecie:
(Omissis);
c) i contributi in conto capitale da regione sono
rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione. I
contributi sono iscritti in un'apposita voce di patrimonio
netto, con contestuale rilevazione di un credito verso
regione. Laddove siano impiegati per l'acquisizione di
cespiti ammortizzabili, i contributi vengono
successivamente stornati a proventi con un criterio
sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui
si riferiscono, producendo la sterilizzazione
dell'ammortamento stesso. Nel caso di cessione di beni
acquisiti tramite contributi in conto capitale con
generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una
quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota
di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di
patrimonio netto ed e' utilizzata per sterilizzare
l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilita'
generate dalla dismissione. Nel caso di cessione di beni
acquisiti tramite contributi in conto capitale con
generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene
direttamente iscritta in una riserva del patrimonio netto,
senza influenzare il risultato economico dell'esercizio. La
quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita
voce di patrimonio netto ed e' utilizzata, unitamente alla
riserva derivante dalla plusvalenza, per sterilizzare
l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilita'
generate dalla dismissione. Le presenti disposizioni si
applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato
e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati
all'acquisto di immobilizzazioni, nonche' a conferimenti,
lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello
Stato, della regione, di altri soggetti pubblici o privati;
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 2-sexies, dell'art. 6,
del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative.
Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe
legislative):