Page 19 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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denominazione di uno  specifico  medicinale  a  base  dello
                      stesso principio attivo; tale indicazione e' vincolante per
                      il  farmacista  ove  in  essa   sia   inserita,   corredata
                      obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola
                      di non sostituibilita' di cui all'art. 11,  comma  12,  del
                      decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
                      modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27.  Il
                      farmacista  comunque  si  attiene  a  quanto  previsto  dal
                      menzionato art. 11, comma 12.
                          12. Con le disposizioni di cui ai commi 13  e  14  sono
                      fissate  misure  di  razionalizzazione  della   spesa   per
                      acquisti di beni e servizi  e  ulteriori  misure  in  campo
                      sanitario per l'anno 2012. Per gli anni 2013 e seguenti  le
                      predette misure  sono  applicate,  salvo  la  stipulazione,
                      entro  il  15  novembre  2012,  del  Patto  per  la  salute
                      2013-2015,  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per   i
                      rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
                      Trento e Bolzano, ai sensi  dell'art.  8,  comma  6,  della
                      legge 5 giugno 2003, n. 131,  nella  quale  possono  essere
                      convenute  rimodulazioni  delle  misure,   fermo   restando
                      l'importo complessivo degli obiettivi  finanziari  annuali.
                      Con  il  medesimo  Patto   si   procede   al   monitoraggio
                      dell'attuazione delle misure finalizzate  all'accelerazione
                      del pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario
                      nazionale.
                          13. Al fine di  razionalizzare  le  risorse  in  ambito
                      sanitario e di conseguire una  riduzione  della  spesa  per
                      acquisto di beni e servizi:
                            a) ferme restando le disposizioni di cui all'art. 17,
                      comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
                      con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  gli
                      importi e le connesse prestazioni relative a  contratti  in
                      essere di appalto di servizi  e  di  fornitura  di  beni  e
                      servizi,  con  esclusione  degli  acquisti   dei   farmaci,
                      stipulati  da  aziende  ed  enti  del  Servizio   sanitario
                      nazionale, sono ridotti del 5 per cento a  decorrere  dalla
                      data di entrata in vigore del presente decreto per tutta la
                      durata  dei  contratti  medesimi;  tale  riduzione  per  la
                      fornitura di dispositivi medici opera fino al  31  dicembre
                      2012;
                            b)  all'art.   17,   comma   1,   lettera   a),   del
                      decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla  legge
                      15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo  sono
                      sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attivita'
                      di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base
                      delle analisi effettuate dalle Centrali regionali  per  gli
                      acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
                      unitari  corrisposti  dalle  Aziende  Sanitarie   per   gli
                      acquisti   di   beni   e   servizi,   emergano   differenze
                      significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
                      tenute a  proporre  ai  fornitori  una  rinegoziazione  dei
                      contratti  che  abbia  l'effetto  di  ricondurre  i  prezzi
                      unitari di fornitura ai prezzi di  riferimento  come  sopra
                      individuati, e  senza  che  cio'  comporti  modifica  della
                      durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro  il
                      termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta,  in
                      ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende  sanitarie
                      hanno il diritto di  recedere  dal  contratto  senza  alcun
                      onere a carico delle stesse, e cio' in deroga all'art. 1671
                      del codice civile.  Ai  fini  della  presente  lettera  per
                      differenze significative dei prezzi si intendono differenze
                      superiori  al  20  per  cento   rispetto   al   prezzo   di
                      riferimento.  Sulla  base   dei   risultati   della   prima
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