Page 18 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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di medicinali orfani  ai  sensi  del  Regolamento  (CE)  n.
                      141/2000 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16
                      dicembre 1999, che non abbiano la caratteristica di farmaci
                      innovativi, la quota di superamento  riconducibile  a  tali
                      farmaci e' ripartita, ai fini del ripiano,  al  lordo  IVA,
                      tra tutte le aziende titolari di  AIC  in  proporzione  dei
                      rispettivi fatturati relativi ai medicinali non  innovativi
                      coperti da brevetto;
                            j) la mancata integrale  corresponsione  a  tutte  le
                      regioni interessate, da parte delle aziende  farmaceutiche,
                      di quanto dovuto nei termini previsti  comporta  l'adozione
                      da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo
                      di uno o piu' medicinali dell'azienda interessata in misura
                      e per  un  periodo  di  tempo  tali  da  coprire  l'importo
                      corrispondente alla somma non versata, incrementato del  20
                      per cento, fermo restando quanto previsto  dalla  normativa
                      vigente in materia di recupero del credito da  parte  delle
                      pubbliche amministrazioni interessate nei  confronti  delle
                      aziende farmaceutiche inadempienti;
                            k) in sede di  prima  applicazione  della  disciplina
                      recata dal presente comma, ai fini  della  definizione  dei
                      budget delle aziende farmaceutiche per l'anno  2013,  fermo
                      restando quanto previsto dalle lettere  a)  b)  e  c),  dai
                      fatturati aziendali relativi al 2012 e' detratta una  quota
                      derivante  dalla  ripartizione   fra   tutte   le   aziende
                      farmaceutiche,  in  proporzione  al  rispettivo   fatturato
                      relativo all'anno 2012, dell'ammontare del  superamento,  a
                      livello  complessivo,  del  tetto  di  spesa   farmaceutica
                      ospedaliera per lo stesso anno.
                          9. L'AIFA segnala al Ministro della salute  l'imminente
                      ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo
                      che, tenuto conto della rilevanza delle  patologie  in  cui
                      sono  utilizzati   e   della   numerosita'   dei   pazienti
                      trattabili,  potrebbero  determinare  forti  squilibri   di
                      bilancio per il Servizio sanitario nazionale.
                          10.   Al   fine   di   incrementare    l'appropriatezza
                      amministrativa e  l'appropriatezza  d'uso  dei  farmaci  il
                      comitato ed il tavolo di verifica degli adempimenti di  cui
                      agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo
                      2005 verificano annualmente che da parte delle  Regioni  si
                      sia   provveduto   a   garantire   l'attivazione   ed    il
                      funzionamento  dei  registri  dei  farmaci   sottoposti   a
                      registro  e  l'attivazione  delle  procedure  per  ottenere
                      l'eventuale rimborso da parte delle  aziende  farmaceutiche
                      interessate. I registri dei  farmaci  di  cui  al  presente
                      comma sono parte integrante  del  sistema  informativo  del
                      Servizio sanitario nazionale.
                          11. La disciplina dei commi da  4  a  10  del  presente
                      articolo  in  materia  di  spesa  farmaceutica  sostituisce
                      integralmente quella prevista dalla lettera b) del comma  1
                      dell'art. 17  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
                      convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
                      n. 111; conseguentemente  i  riferimenti  alla  lettera  b)
                      contenuti nello stesso art.  17  del  citato  decreto-legge
                      devono intendersi come riferimenti ai commi da 4 a  10  del
                      presente articolo.
                          11-bis. Il medico che curi un paziente,  per  la  prima
                      volta, per una  patologia  cronica,  ovvero  per  un  nuovo
                      episodio di patologia non cronica, per il  cui  trattamento
                      sono disponibili piu' medicinali equivalenti, e' tenuto  ad
                      indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale  la
                      sola  denominazione  del  principio  attivo  contenuto  nel
                      farmaco. Il medico ha  facolta'  di  indicare  altresi'  la
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