Page 17 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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definizione del budget di ciascuna azienda; l'80 per  cento
                      delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la
                      spesa dei farmaci innovativi; ove non  vengano  autorizzati
                      farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa  per  farmaci
                      innovativi assorba soltanto  parzialmente  tale  quota,  le
                      disponibilita' inutilizzate si aggiungono alla prima  quota
                      del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo
                      10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia
                      per ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del  mercato
                      farmaceutico;
                            c) la somma dei budget di ciascuna  azienda  titolare
                      di AIC, incrementata delle somme utilizzate per i due fondi
                      di cui alla lettera b), deve risultare uguale  all'onere  a
                      carico del Servizio sanitario  nazionale  per  l'assistenza
                      farmaceutica ospedaliera a livello nazionale previsto dalla
                      normativa vigente;
                            d) ai fini del monitoraggio complessivo  della  spesa
                      sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera  si  fa
                      riferimento ai dati rilevati dai modelli CE, al netto della
                      spesa per la distribuzione diretta  di  medicinali  di  cui
                      all'art. 8, comma 10, lettera a), della legge  24  dicembre
                      1993, n. 537,  e  successive  modificazioni;  ai  fini  del
                      monitoraggio della spesa  per  singolo  medicinale,  si  fa
                      riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema
                      informativo sanitario dalle regioni,  relativi  ai  consumi
                      dei medicinali in ambito ospedaliero, e ai  dati  trasmessi
                      dalle  regioni  relativi  alle  prestazioni   farmaceutiche
                      effettuate in distribuzione diretta e per  conto;  ai  fini
                      della definizione dei budget aziendali,  nelle  more  della
                      completa attivazione del flusso informativo dei consumi dei
                      medicinali in ambito  ospedaliero,  alle  regioni  che  non
                      hanno fornito i dati,  o  li  hanno  forniti  parzialmente,
                      viene attribuita la  spesa  per  l'assistenza  farmaceutica
                      ospedaliera  rilevata   nell'ambito   del   nuovo   sistema
                      informativo sanitario ai sensi  del  decreto  del  Ministro
                      della salute 15  luglio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
                      Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005;
                            e) l'AIFA procede mensilmente al  monitoraggio  della
                      spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione  e
                      a livello nazionale, e ne comunica gli esiti  al  Ministero
                      della salute ed al Ministero dell'economia e delle  finanze
                      e alle regioni;
                            f) in caso di mancato rispetto del  tetto  di  spesa,
                      l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo  a
                      carico delle aziende  farmaceutiche  secondo  le  modalita'
                      stabilite alle lettere seguenti del presente comma;
                            g) il ripiano  e'  effettuato  tramite  versamenti  a
                      favore  delle  regioni  e  delle   province   autonome   in
                      proporzione  alla  quota  di  riparto   delle   complessive
                      disponibilita' del Servizio sanitario nazionale,  al  netto
                      delle  quote  relative   alla   mobilita'   interregionale;
                      l'entita'  del  ripiano  a  carico  delle  singole  aziende
                      titolari di AIC e' calcolata in proporzione al  superamento
                      del  budget  definitivo  attribuito  secondo  le  modalita'
                      previste dal presente comma;
                            h) la quota del superamento del tetto imputabile allo
                      sforamento,  da  parte  dei   farmaci   innovativi,   dello
                      specifico fondo di cui alla lettera b),  e'  ripartita,  ai
                      fini del ripiano,  al  lordo  IVA,  tra  tutte  le  aziende
                      titolari di AIC in  proporzione  dei  rispettivi  fatturati
                      relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;
                            i) in  caso  di  superamento  del  budget  attribuito
                      all'azienda titolare di farmaci in possesso della qualifica
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