Page 16 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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consumi in ambito ospedaliero, ai sensi dell'art. 1,  comma
                      796, lettera g) della legge 27  dicembre  2006,  n.  296  e
                      successive  disposizioni  di  proroga,   a   fronte   della
                      sospensione, nei loro confronti, della riduzione del 5  per
                      cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione  del
                      Consiglio  di  amministrazione  dell'AIFA  n.  26  del   27
                      settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
                      Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227;
                            b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche  alle
                      regioni e alle province autonome di Trento e di  Bolzano  a
                      seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato
                      per il medicinale, in sede di contrattazione del prezzo  ai
                      sensi  dell'art.  48,  comma  33,  del   decreto-legge   30
                      settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
                      dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
                      modificazioni;
                            c)  somme  restituite  dalle  aziende  farmaceutiche,
                      anche sotto forma di  extra-sconti,  alle  regioni  e  alle
                      province autonome di Trento e di Bolzano,  in  applicazione
                      di procedure di rimborsabilita'  condizionata  (payment  by
                      results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte in  sede
                      di  contrattazione  del  prezzo  del  medicinale  ai  sensi
                      dell'art. 48, comma  33,  del  decreto-legge  30  settembre
                      2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
                      novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
                          7. A decorrere dall'anno 2013, e' posta a carico  delle
                      aziende farmaceutiche  una  quota  pari  al  50  per  cento
                      dell'eventuale superamento del tetto  di  spesa  a  livello
                      nazionale di cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge  1°
                      ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
                      legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal comma 4
                      del presente articolo. Il restante 50 per cento dell'intero
                      disavanzo a  livello  nazionale  e'  a  carico  delle  sole
                      regioni  nelle  quali  e'  superato  il  tetto   di   spesa
                      regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi;  non  e'
                      tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare  un
                      equilibrio economico complessivo.
                          8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo
                      periodo del comma 7 si applicano le disposizioni seguenti:
                            a) l'AIFA attribuisce  a  ciascuna  azienda  titolare
                      dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci,
                      in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via
                      definitiva entro il  30  settembre  successivo,  un  budget
                      annuale calcolato sulla base degli acquisti  di  medicinali
                      da parte delle strutture pubbliche,  relativi  agli  ultimi
                      dodici  mesi  per  i  quali  sono   disponibili   i   dati,
                      distintamente per i farmaci equivalenti  e  per  i  farmaci
                      ancora coperti da brevetto; dal calcolo  sono  detratte  le
                      somme di cui al comma 6 restituite dall'azienda al Servizio
                      sanitario nazionale e  quelle  restituite  in  applicazione
                      delle lettere  g),  h)  ed  i);  dal  calcolo  e'  altresi'
                      detratto il valore, definito sulla base dei dati  dell'anno
                      precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile
                      nell'anno per il quale  e'  effettuata  l'attribuzione  del
                      budget, a seguito delle decadenze di brevetti  in  possesso
                      dell'azienda presa in considerazione;
                            b) le risorse rese  disponibili  dalla  riduzione  di
                      spesa complessiva prevista per effetto delle  decadenze  di
                      brevetto che avvengono nell'anno per il quale e' effettuata
                      l'attribuzione del budget, nonche' le risorse  incrementali
                      derivanti  dall'eventuale  aumento  del  tetto   di   spesa
                      rispetto all'anno  precedente  sono  utilizzate  dall'AIFA,
                      nella misura percentuale del 10 per cento,  ai  fini  della
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