Page 14 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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3. I medici di cui ai commi 1 e 2 che intendono
esercitare l'attivita' professionale in qualita' di medico
di medicina generale nel regime nazionale di sicurezza
sociale di uno dei Paesi membri, anche se non in possesso
di una formazione specifica in medicina generale, devono
chiedere il rilascio del relativo attestato al competente
ordine provinciale dei medici chirurghi, previa
presentazione della documentazione comprovante il diritto
acquisito.
4. L'ordine provinciale dei medici chirurghi competente
per l'iscrizione provvede alla relativa annotazione ai
sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, al fine del
rilascio degli attestati di cui al comma 3.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario), come modificato
dall'art. 2-bis della presente legge:
«Art. 15 (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica). - 1. Ferma restando l'efficacia delle
disposizioni vigenti in materia di piani di rientro dai
disavanzi sanitari di cui all'art. 2, commi da 75 a 96,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire
il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso
delle risorse destinate al settore sanitario e
l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni
sanitarie, si applicano le disposizioni di cui al presente
articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie
convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6
dell'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010
n. 122, e' rideterminato al valore del 2,25 per cento.
Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012,
l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere
alle Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6
dell'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno 2012
l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'art. 5
del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e
successive modificazioni, e' rideterminato nella misura del
13,1 per cento. In caso di sforamento di tale tetto
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia
di ripiano di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222. A decorrere dal 1° gennaio 2013,
l'attuale sistema di remunerazione della filiera
distributiva del farmaco e' sostituito da un nuovo metodo,
definito con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di