Page 13 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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interesse;
i) regolare la partecipazione dei medici
convenzionati a societa', anche cooperative, anche al fine
di prevenire l'emergere di conflitti di interesse con le
funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti
convenzionali in atto;
l) prevedere la possibilita' di stabilire specifici
accordi con i medici gia' titolari di convenzione operanti
in forma associata, secondo modalita' e in funzione di
specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;
m) prevedere le modalita' con cui la convenzione
possa essere sospesa, qualora nell'ambito della
integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri
di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le
unita' sanitarie locali attribuiscano a tali medici
l'incarico di direttore di distretto o altri incarichi
temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento
della convenzione;
m-bis) promuovere la collaborazione
interprofessionale dei medici di medicina generale e dei
pediatri di libera scelta con i farmacisti delle farmacie
pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio
sanitario nazionale, in riferimento alle disposizioni di
cui all'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al
relativo decreto legislativo di attuazione;
m-ter) prevedere l'adesione obbligatoria dei medici
all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti
da ciascuna regione, al Sistema informativo nazionale,
compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera
sanitaria, secondo quanto stabilito dall'art. 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, nonche' la partecipazione attiva
all'applicazione delle procedure di trasmissione telematica
delle ricette mediche.
- Si riporta il testo degli articoli 21 e 30 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione
della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CE):
«Art. 21. - 1. Per l'esercizio dell'attivita' di medico
chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale e' necessario il possesso del diploma
di formazione specifica in medicina generale fermo restando
la validita' degli attestati gia' rilasciati ai sensi del
decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione 10 ottobre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, serie generale n. 267 del 14 novembre 1988 e del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256.».
«Art. 30. - 1. In deroga a quanto previsto dall'art.
21, hanno diritto ad esercitare l'attivita' professionale
in qualita' di medico di medicina generale i medici
chirurghi abilitati all'esercizio professionale entro il 31
dicembre 1994.
2. Detto diritto e' esteso ai medici cittadini di un
Paese membro gia' iscritti all'albo dei medici chirurghi ai
sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che erano
titolari, alla data del 31 dicembre 1996 di un rapporto
convenzionale per l'attivita' di medico in medicina
generale.