Page 11 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e'
                      tacitamente rinnovata;
                            b) regolamentare  la  possibilita'  di  revoca  della
                      scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno  nonche'
                      la ricusazione della scelta da parte  del  medico,  qualora
                      ricorrano    eccezionali    e    accertati    motivi     di
                      incompatibilita';
                            b-bis) nell'ambito  dell'organizzazione  distrettuale
                      del  servizio,  garantire  l'attivita'  assistenziale   per
                      l'intero arco della giornata e per  tutti  i  giorni  della
                      settimana, nonche' un'offerta integrata  delle  prestazioni
                      dei medici di medicina generale,  dei  pediatri  di  libera
                      scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi  e
                      degli   specialisti    ambulatoriali,    adottando    forme
                      organizzative monoprofessionali, denominate:  «aggregazioni
                      funzionali  territoriali»,  che   condividono,   in   forma
                      strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali,  strumenti
                      di valutazione della qualita' assistenziale,  linee  guida,
                      audit e strumenti  analoghi,  nonche'  forme  organizzative
                      multiprofessionali, denominate: «unita' complesse  di  cure
                      primarie», che erogano prestazioni assistenziali tramite il
                      coordinamento e  l'integrazione  dei  professionisti  delle
                      cure primarie e del sociale a  rilevanza  sanitaria  tenuto
                      conto della peculiarita' delle aree territoriali quali aree
                      metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori;
                            b-ter)  prevedere  che  per  le  forme  organizzative
                      multiprofessionali le aziende sanitarie  possano  adottare,
                      anche per il tramite  del  distretto  sanitario,  forme  di
                      finanziamento a budget;
                            b-quater)  definire  i  compiti,  le  funzioni  ed  i
                      criteri di selezione del referente o del coordinatore delle
                      forme organizzative previste alla lettera b-bis);
                            b-quinquies) disciplinare le condizioni, i  requisiti
                      e le modalita' con cui le regioni provvedono alla dotazione
                      strutturale,  strumentale  e   di   servizi   delle   forme
                      organizzative di cui alla  lettera  b-bis)  sulla  base  di
                      accordi regionali o aziendali;
                            b-sexies) prevedere le modalita' attraverso le  quali
                      le   aziende   sanitarie   locali,   sulla    base    della
                      programmazione  regionale  e  nell'ambito  degli  indirizzi
                      nazionali,  individuano  gli  obiettivi  e   concordano   i
                      programmi di attivita' delle forme aggregative di cui  alla
                      lettera b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa
                      programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di
                      attivita'  del  distretto,  anche  avvalendosi  di   quanto
                      previsto nella lettera b-ter);
                            b-septies) prevedere  che  le  convenzioni  nazionali
                      definiscano   standard   relativi   all'erogazione    delle
                      prestazioni  assistenziali,  all'accessibilita'   ed   alla
                      continuita' delle cure, demandando agli accordi integrativi
                      regionali  la  definizione  di  indicatori  e  di  percorsi
                      applicativi;
                            c)  disciplinare  gli  ambiti  e  le   modalita'   di
                      esercizio della libera professione prevedendo che: il tempo
                      complessivamente  dedicato   alle   attivita'   in   libera
                      professione non rechi pregiudizio al  corretto  e  puntuale
                      svolgimento degli obblighi del medico, nello studio  medico
                      e al domicilio del  paziente;  le  prestazioni  offerte  in
                      attivita' libero-professionale siano  definite  nell'ambito
                      della  convenzione,  anche  al   fine   di   escludere   la
                      coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui
                      alla  lettera  d);  il  medico  sia  tenuto  a   comunicare
                      all'azienda unita' sanitaria locale l'avvio  dell'attivita'
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