Page 11 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e'
tacitamente rinnovata;
b) regolamentare la possibilita' di revoca della
scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche'
la ricusazione della scelta da parte del medico, qualora
ricorrano eccezionali e accertati motivi di
incompatibilita';
b-bis) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale
del servizio, garantire l'attivita' assistenziale per
l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della
settimana, nonche' un'offerta integrata delle prestazioni
dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera
scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e
degli specialisti ambulatoriali, adottando forme
organizzative monoprofessionali, denominate: «aggregazioni
funzionali territoriali», che condividono, in forma
strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti
di valutazione della qualita' assistenziale, linee guida,
audit e strumenti analoghi, nonche' forme organizzative
multiprofessionali, denominate: «unita' complesse di cure
primarie», che erogano prestazioni assistenziali tramite il
coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle
cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria tenuto
conto della peculiarita' delle aree territoriali quali aree
metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori;
b-ter) prevedere che per le forme organizzative
multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare,
anche per il tramite del distretto sanitario, forme di
finanziamento a budget;
b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i
criteri di selezione del referente o del coordinatore delle
forme organizzative previste alla lettera b-bis);
b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti
e le modalita' con cui le regioni provvedono alla dotazione
strutturale, strumentale e di servizi delle forme
organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di
accordi regionali o aziendali;
b-sexies) prevedere le modalita' attraverso le quali
le aziende sanitarie locali, sulla base della
programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi
nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i
programmi di attivita' delle forme aggregative di cui alla
lettera b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa
programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di
attivita' del distretto, anche avvalendosi di quanto
previsto nella lettera b-ter);
b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali
definiscano standard relativi all'erogazione delle
prestazioni assistenziali, all'accessibilita' ed alla
continuita' delle cure, demandando agli accordi integrativi
regionali la definizione di indicatori e di percorsi
applicativi;
c) disciplinare gli ambiti e le modalita' di
esercizio della libera professione prevedendo che: il tempo
complessivamente dedicato alle attivita' in libera
professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale
svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico
e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in
attivita' libero-professionale siano definite nell'ambito
della convenzione, anche al fine di escludere la
coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui
alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare
all'azienda unita' sanitaria locale l'avvio dell'attivita'