Page 9 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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provvedimento dirigenziale del  Ministero  dell'economia  e
                      delle finanze, di concerto con il Ministero  della  salute,
                      adottato entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
                      vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
                      sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e
                      gli altri enti  pubblici  di  rilevanza  nazionale  che  li
                      detengono, trasmettono al Ministero dell'economia  e  delle
                      finanze,  con  modalita'  telematica,  nei  trenta   giorni
                      successivi   alla   data   di   emanazione   del   predetto
                      provvedimento, per realizzare e diffondere  in  rete,  alle
                      regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
                      l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con  quello
                      degli assistiti e per disporre  le  codifiche  relative  al
                      prontuario  farmaceutico  nazionale   e   al   nomenclatore
                      ambulatoriale nonche' al nomenclatore delle prestazioni  di
                      assistenza protesica e al repertorio dei  prodotti  erogati
                      nell'ambito dell'assistenza integrativa.
                          10. Al Ministero dell'economia e delle finanze  non  e'
                      consentito  trattare  i  dati  rilevati  dalla   TS   degli
                      assistiti; allo stesso e'  consentito  trattare  gli  altri
                      dati di cui al comma  7  per  fornire  periodicamente  alle
                      regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi
                      dovuti alle strutture di erogazione  di  servizi  sanitari.
                      Gli archivi  di  cui  al  comma  9  sono  resi  disponibili
                      all'accesso esclusivo, anche  attraverso  interconnessione,
                      alle aziende sanitarie locali di ciascuna  regione  per  la
                      verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica
                      liquidazione definitiva delle  somme  spettanti,  ai  sensi
                      delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di
                      servizi sanitari. Con decreto del Ministero dell'economia e
                      delle finanze, di concerto con il Ministero  della  salute,
                      da emanare entro il 31 marzo 2007, sono  definiti  i  dati,
                      relativi alla liquidazione periodica dei  rimborsi  erogati
                      alle strutture di erogazione di servizi  sanitari,  che  le
                      aziende sanitarie locali di  ogni  regione  trasmettono  al
                      Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   nonche'   le
                      modalita' di trasmissione.  Con  protocollo  approvato  dal
                      Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  dal  Ministero
                      della salute d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i
                      rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
                      Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per
                      la protezione dei dati personali,  sono  stabiliti  i  dati
                      contenuti negli archivi di  cui  al  comma  9  che  possono
                      essere trasmessi al Ministero della salute e alle  regioni,
                      nonche' le modalita' di tale trasmissione.
                          10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente  articolo,
                      i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10
                      rilevano a fini di responsabilita', anche amministrativa  o
                      penale, solo previo riscontro del  documento  cartaceo  dal
                      quale gli stessi sono tratti.
                          11. L'adempimento regionale, di cui all'art. 52,  comma
                      4, lettera a), della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  ai
                      fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN
                      per gli anni 2003, 2004 e  2005,  si  considera  rispettato
                      dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
                      Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui
                      le regioni e  le  province  autonome  dimostrino  di  avere
                      realizzato direttamente nel proprio territorio  sistemi  di
                      monitoraggio  delle   prescrizioni   mediche   nonche'   di
                      trasmissione telematica al Ministero dell'economia e  delle
                      finanze di copia dei dati dalle  stesse  acquisiti,  i  cui
                      standard  tecnologici  e  di  efficienza  ed  effettivita',
                      verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle
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