Page 10 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in
attuazione del presente articolo. Con effetto dal 1°
gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le
regioni, ai fini dell'accesso all'adeguamento del
finanziamento del SSN relativo agli anni 2004 e 2005, e'
ricompresa anche l'adozione di tutti i provvedimenti che
garantiscono la trasmissione al Ministero dell'economia e
delle finanze, da parte delle singole aziende sanitarie
locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Con decreti di natura non regolamentare del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
dell'interno e con il Ministro della salute, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite le modalita' per il successivo e progressivo
assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, della TS nella carta di identita' elettronica
o nella carta nazionale dei servizi di cui all'art. 52,
comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto
anche alle farmacie pubbliche con le modalita' indicate
dallo stesso comma. Al relativo onere, valutato in euro
400.000,00 per l'anno 2005, si provvede utilizzando le
risorse di cui al comma 12.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle
prestazioni assistenziali). - 1. Il rapporto tra il
Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale
e i pediatri di libera scelta e' disciplinato da apposite
convenzioni di durata triennale conformi agli accordi
collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma
9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. La rappresentativita'
delle organizzazioni sindacali e' basata sulla consistenza
associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti
principi:
0a) prevedere che le attivita' e le funzioni
disciplinate dall'accordo collettivo nazionale siano
individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di
assistenza di cui all'art. 1, comma 2, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie complessive del Servizio
sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle
singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed
alla relativa copertura economica a carico del bilancio
regionale;
a) prevedere che la scelta del medico e' liberamente
effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite