Page 4 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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e procedure per valorizzare, ai fini della formazione specifica in
medicina generale, l'attivita' remunerata svolta dai medici in
formazione presso i servizi dell'azienda sanitaria e della medicina
convenzionata.
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto si procede, secondo la
normativa vigente, all'adeguamento degli accordi collettivi nazionali
relativi alla disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti
ambulatoriali ai contenuti dell'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 4 del
presente articolo, con particolare riguardo ai principi di cui alle
lettere b-bis), b-ter), b-quater), b-quinquies), b-sexies), h),
h-bis) e h-ter) del citato articolo 8, comma 1, nel limite dei
livelli remunerativi fissati dai medesimi vigenti accordi collettivi
nazionali e nel rispetto dell'articolo 15, comma 25, del decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e delle disposizioni ivi richiamate.
Entro i successivi novanta giorni, senza ulteriori oneri per la
finanza pubblica, sono stipulati i relativi accordi regionali
attuativi.
7.Decorso il termine di cui al comma 6, primo periodo, il Ministro
della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano nonche' le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, emana, nelle
more della conclusione delle trattative, disposizioni per
l'attuazione in via transitoria dei principi richiamati dal medesimo
comma 6. Tali disposizioni cessano di avere efficacia a decorrere
dalla data di entrata in vigore degli accordi di cui al comma 6.
8. Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete
assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni possono attuare, ai
sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, processi di mobilita' del
personale dipendente dalle aziende sanitarie con ricollocazione del
medesimo personale presso altre aziende sanitarie della regione
situate anche al di fuori dell'ambito provinciale, previo
accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilita'
di posti per effetto della predetta riorganizzazione da parte delle
aziende sanitarie.Le aziende sanitarie non possono procedere alla
copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico, prima del
completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale di cui
al presente comma.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326:
«Art. 50 (Disposizioni in materia di monitoraggio della
spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle
prescrizioni sanitarie). - 1. Per potenziare il
monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e
delle iniziative per la realizzazione di misure di
appropriatezza delle prescrizioni, nonche' per
l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di
farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il