Page 2 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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sanitaria.In particolare, le regioni disciplinano le unita' complesse
di cure primarie privilegiando la costituzione di reti di
poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti
al pubblico per tutto l'arco della giornata, nonche' nei giorni
prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operano in
coordinamento e in collegamento telematico con le strutture
ospedaliere. Le regioni, avvalendosi di idonei sistemi informatici,
assicurano l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto
organizzativo e al sistema informativo nazionale, compresi gli
aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto
stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e successive modificazioni, nonche' la partecipazione attiva
all'applicazione delle procedure di trasmissione telematica delle
ricette mediche.
2.Le aggregazioni funzionali territoriali e le unita' complesse di
cure primarie erogano l'assistenza primaria attraverso personale
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Le regioni
possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
prevedere la presenza, presso le medesime strutture, sulla base della
convenzione nazionale, di personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale, in posizione di comando ove il soggetto pubblico
incaricato dell'assistenza territoriale sia diverso dalla struttura
di appartenenza.
3.Il personale convenzionato e' costituito dai medici di medicina
generale, dai pediatri di libera scelta e dagli specialisti
ambulatoriali. Per i medici di medicina generale e' istituito il
ruolo unico, disciplinato dalla convenzione nazionale, fermi restando
i livelli retributivi specifici delle diverse figure professionali.
4. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera a) e' premessa la seguente:
"0a) prevedere che le attivita' e le funzioni disciplinate
dall'accordo collettivo nazionale siano individuate tra quelle
previste nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1,
comma 2, nei limiti delle disponibilita' finanziarie complessive del
Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle
singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla
relativa copertura economica a carico del bilancio regionale;";
b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti :
"b-bis) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio,
garantire l'attivita' assistenziale per l'intero arco della giornata
e per tutti i giorni della settimana, nonche' un'offerta integrata
delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di
libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e
degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative
monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali,
che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi
assistenziali, strumenti di valutazione della qualita' assistenziale,
linee guida, audit e strumenti analoghi, nonche' forme organizzative
multiprofessionali, denominate unita' complesse di cure primarie, che
erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e
l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a
rilevanza sanitaria, tenuto conto della peculiarita' delle aree
territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e
isole minori;
b-ter) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali
le aziende sanitarie possano adottare, anche per il tramite del
distretto sanitario, forme di finanziamento a budget;
b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di selezione
del referente o del coordinatore delle forme organizzative previste
alla lettera b-bis);