Page 2 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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sanitaria.In particolare, le regioni disciplinano le unita' complesse
            di  cure  primarie  privilegiando  la   costituzione   di   reti   di
            poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base,  aperti
            al pubblico per tutto  l'arco  della  giornata,  nonche'  nei  giorni
            prefestivi  e  festivi  con  idonea  turnazione,   che   operano   in
            coordinamento  e  in  collegamento  telematico   con   le   strutture
            ospedaliere. Le regioni, avvalendosi di idonei  sistemi  informatici,
            assicurano   l'adesione   obbligatoria   dei    medici    all'assetto
            organizzativo  e  al  sistema  informativo  nazionale,  compresi  gli
            aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria,  secondo  quanto
            stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
            269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
            326, e successive modificazioni,  nonche'  la  partecipazione  attiva
            all'applicazione delle procedure  di  trasmissione  telematica  delle
            ricette mediche.
              2.Le aggregazioni funzionali territoriali e le unita' complesse  di
            cure primarie  erogano  l'assistenza  primaria  attraverso  personale
            convenzionato  con  il  Servizio  sanitario  nazionale.  Le   regioni
            possono, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
            prevedere la presenza, presso le medesime strutture, sulla base della
            convenzione nazionale, di personale dipendente del Servizio sanitario
            nazionale,  in  posizione  di  comando  ove  il   soggetto   pubblico
            incaricato dell'assistenza territoriale sia diverso  dalla  struttura
            di appartenenza.
              3.Il personale convenzionato e' costituito dai medici  di  medicina
            generale,  dai  pediatri  di  libera  scelta  e   dagli   specialisti
            ambulatoriali. Per i medici di  medicina  generale  e'  istituito  il
            ruolo unico, disciplinato dalla convenzione nazionale, fermi restando
            i livelli retributivi specifici delle diverse figure professionali.
              4. All'articolo 8, comma 1, del  decreto  legislativo  30  dicembre
            1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
            modificazioni:
              a) alla lettera a) e' premessa la seguente:
              "0a)  prevedere  che  le  attivita'  e  le  funzioni   disciplinate
            dall'accordo  collettivo  nazionale  siano  individuate  tra   quelle
            previste nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo  1,
            comma 2, nei limiti delle disponibilita' finanziarie complessive  del
            Servizio sanitario  nazionale,  fatto  salvo  quanto  previsto  dalle
            singole regioni  con  riguardo  ai  livelli  di  assistenza  ed  alla
            relativa copertura economica a carico del bilancio regionale;";
              b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti :
              "b-bis) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del  servizio,
            garantire l'attivita' assistenziale per l'intero arco della  giornata
            e per tutti i giorni della settimana,  nonche'  un'offerta  integrata
            delle prestazioni dei medici di medicina generale,  dei  pediatri  di
            libera scelta, della guardia medica, della  medicina  dei  servizi  e
            degli  specialisti  ambulatoriali,  adottando   forme   organizzative
            monoprofessionali, denominate aggregazioni  funzionali  territoriali,
            che  condividono,  in  forma  strutturata,   obiettivi   e   percorsi
            assistenziali, strumenti di valutazione della qualita' assistenziale,
            linee guida, audit e strumenti analoghi, nonche' forme  organizzative
            multiprofessionali, denominate unita' complesse di cure primarie, che
            erogano  prestazioni  assistenziali  tramite   il   coordinamento   e
            l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a
            rilevanza sanitaria,  tenuto  conto  della  peculiarita'  delle  aree
            territoriali quali aree metropolitane, aree a  popolazione  sparsa  e
            isole minori;
              b-ter) prevedere che per le forme organizzative  multiprofessionali
            le aziende sanitarie possano  adottare,  anche  per  il  tramite  del
            distretto sanitario, forme di finanziamento a budget;
              b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di selezione
            del referente o del coordinatore delle forme  organizzative  previste
            alla lettera b-bis);
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