Page 3 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalita'
con cui le regioni provvedono alla dotazione strutturale, strumentale
e di servizi delle forme organizzative di cui alla lettera b-bis)
sulla base di accordi regionali o aziendali;
b-sexies) prevedere le modalita' attraverso le quali le aziende
sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e
nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e
concordano i programmi di attivita' delle forme aggregative di cui
alla lettera b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa
programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attivita'
del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella lettera
b-ter);
b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali definiscano
standard relativi all'erogazione delle prestazioni assistenziali,
all'accessibilita' ed alla continuita' delle cure, demandando agli
accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di
percorsi applicativi;";
c) la lettera e) e' abrogata;
d) la lettera f) e' abrogata;
e) dopo la lettera f), e' inserita la seguente:
"f-bis) prevedere la possibilita' per le aziende sanitarie di
stipulare accordi per l'erogazione di specifiche attivita'
assistenziali, con particolare riguardo ai pazienti affetti da
patologia cronica, secondo modalita' e in funzione di obiettivi
definiti in ambito regionale";
f) la lettera h) e' sostituita dalle seguenti:
"h) prevedere che l'accesso al ruolo unico per le funzioni di
medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga
attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente
a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito
nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo
sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e a
quelli in possesso di titolo equipollente, ai sensi dell'articolo 30
del medesimo decreto. Ai medici forniti dell'attestato o del diploma
e' comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede di
copertura delle zone carenti, con l'attribuzione di un adeguato
punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto
per il conseguimento dell'attestato o del diploma;
h-bis) prevedere che l'accesso alle funzioni di pediatra di libera
scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una
graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e
secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi
regionali;
h-ter) disciplinare l'accesso alle funzioni di specialista
ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie
provinciali alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al
professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla
branca di interesse;";
g) alla lettera i), le parole: "di tali medici" sono sostituite
dalle seguenti: "dei medici convenzionati";
h) dopo la lettera m-bis) e' inserita la seguente:
"m-ter) prevedere l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto
organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione,
al Sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al
sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito
dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni, nonche' la partecipazione attiva
all'applicazione delle procedure di trasmissione telematica delle
ricette mediche".
5. Nell'ambito del patto della salute, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, vengono definiti modalita', criteri