In tempo di pandemia, che ha costretto la chiusura di sale gioco e scommesse, la Regione Abruzzo, per altro da oggi zona rossa, ha approvato la nuova Legge “Cura e prevenzione del gioco patologico e delle dipendenze”.
Evidenziamo all’Articolo 10 della Legge, che interessa il nostro settore e che viene riportato integralmente, i commi 5 e 6 che preservano, dall’applicazione di restrizioni per ampliamento locali, trasferimenti e/o subigressi nelle attività, gli esercizi già esistenti al momento dell’entrata in vigore della Legge stessa. E ciò significa che la rete attuale è salva.
Questa importante norma, che auspichiamo venga applicata anche nelle altre realtà territoriali, è il risultato della concertazione di tutti gli attori coinvolti, tra i quali il Vicepresidente Nazionale UTIS coadiuvato dai colleghi imprenditori professionisti.
Art. 10 (Esercizio del gioco lecito)
- L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente.
- Le nuove autorizzazioni all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non sono rilasciate nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili.
- I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili, diversi da quelli definiti dall’art. 9, comma 1, lettera c), per i quali non può essere rilasciata l’autorizzazione di cui al comma 2, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.
- I Comuni possono, altresì, disporre limitazioni temporali all’esercizio del gioco lecito per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale.
- L’ampliamento dei locali superiore al 75% della superficie esistente o il trasferimento dell’attività in altro locale è equiparato a nuova apertura. Non rientrano nei casi di cui al presente comma, per gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le ipotesi di subingresso nell’attività, di variazione della titolarità di esercizi, di variazione del concessionario o della nomina di nuovo n legale o il trasferimento della sede, dell’attività conseguente a procedura di sfratto.
- Il subentrante ha diritto a intestatari l’autorizzazione del precedente titolare a condizione che sia in possesso dei requisiti morali e professionali e che dimostri di essere regolarmente subentrato con idonei documenti.
- Non è richiesto il requisito della distanza di cui al comma 2 nel caso di autorizzazione ad un punto di vendita riconducibile alla categoria di cui all’art. 3, co. 3, lett. b) del Decreto 2011/30011/giochi/UD 27 luglio 2011 del Ministero delle Finanze, soggetto al rispetto delle distanze di cui all’art. 2 del D.M. 38/2013. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici. In materia di divieto di pubblicità si applica, altresì, la vigente normativa statale, ed in particolare l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.